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    Informazioni Professionali
08/05/2009 - INAIL Comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  precisazioni

 

Art. 18, comma 1, lettera  aa) e artt. 47;48;49; del d. lgs. 81/08

 

Adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti al fine di comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 (tutti i datori di lavoro pubblici e privati) e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL, entro il 31 marzo,  i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

L’obbligo di comunicare il nominativo dell’RLS impegna il datore di lavoro di qualsiasi settore, pubblico o privato. Tale comunicazione deve essere effettuata annualmente da ogni singola azienda entro il termine del 31 marzo e deve rappresentare la situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.


In sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.

 

Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza in azienda, deve mettere il proprio personale in condizione di incontrarsi per eleggere il proprio RLS interno, verbalizzando formalmente tale nomina.

 
Nel caso in cui l’azienda occupa meno di 15 dipendenti e i lavoratori non esprimessero alcun nominativo, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di servirsi di un Rappresentante dei Lavoratori esterno, detto “territoriale” (RLS-T). Per fare questo deve mettersi in contatto con l’Ente Bilaterale della propria associazione di categoria (E.B.E.R. per l’artigianato e E.B.I.T.E.R. per il commercio) e comunicargli la necessità di avere un RLS-T; sarà poi cura dell’Ente informarlo delle operazioni per attivare questo servizio e  provvederanno ad assegnare un proprio rappresentante che intervenga in azienda il cui costo verrà annualmente addebitato all’azienda stessa.

Le aziende con più di 15 dipendenti eleggono il rappresentante dei lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali in azienda o internamente.


L’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo dell’RLS sussiste solo per le aziende che lo hanno eletto internamente. Il rappresentante territoriale non è da comunicare all’Inail.
La procedura di comunicazione deve essere fatta on-line, seguendo le indicazioni fornite dall’INAIL in apposita circolare.

 

Le aziende che precedentemente avevano già inviato la comunicazione devono farlo nuovamente seguendo la procedura online.


Il RLS nominato internamente deve seguire un corso di 32 ore il primo anno, con aggiornamento annuale per gli anni successivi di 4/8 ore. La nomina ha validità annuale; le aziende che, invece, decidono di averlo territoriale, partecipano a un Fondo, gestito dall’INAIL, a sostegno della piccola e media impresa, degli RLS e della pariteticità in misura di due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda.

 

SANZIONI:

 

L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00 per ogni singola violazione.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL.

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, il personale dello studio è a disposizione.

 

                                                                                              Rag. Francesco Candido

 


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