HRPORTAL

HOME   MAIL   FACEBOOK       
 

 
 
   
   

    Informazioni Professionali
12/06/2009 - AGENZIA DELLE ENTRATE

è stato approvato il modello per l’istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate relativamente ai periodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2008, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2009.  Detto rimborso compete stante la mancata deduzione dell’IRAP nella misura del 10 % ammessa dal decreto legge 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009). L’articolo 6, comma 1, del decreto 185 ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso, la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’IRAP che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare ad IRAP. Ai sensi dei successivi commi 2 e 3 del richiamato articolo 6, la deduzione forfetaria può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso. Al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate nei periodi di imposta precedenti. Il provvedimento comprende le istruzioni, delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO 4 giugno 2009

Slitta l'invio dell'istanza di rimborso IRAP dal 12 giugno al 14 settembre


Indietro

   
[Credits]