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potranno effettuare la regolarizzazione i datori di lavoro di:
cittadini italiani; cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia; cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale anche privi del permesso di soggiorno.
La dichiarazione di emersione può essere presentata a favore dei lavoratori extracomunitari che alla data del 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almento tre mesi.
La sanatoria prevede due tipologie di situazioni:
LA PRIMA:
Il datore di lavoro che, alla data del 30 giugno 2009, ha occupato irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori residenti nel territorio dello stato, cittadini italiani, cittadini di uno stato membro dell'unione europea o cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, devono presentare una dichiarazione di emersione all'INPS entro il prossimo 30 settembre 2009;
LA SECONDA:
Il datore di lavoro che, alla data del 30 giugno 2009, ha occupato un lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale italiano (privo del permesso di soggiorno), deve presentare una dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione sito presso la prefettura competente esclusivamente per via telematica.
Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario di € 500,00 per ciascun lavoratore. Qualora la domanda, per qualsiasi motivo, non andasse a buon fine detto contributo non sarà restituito.
REQUISITI MINIMI PER L'EMERSIONE:
A) Lavoro di sostegno al bisogno familiare - COLF
Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare e se monoreddito, per l'anno 2008 devono avere un reddito non inferiore a € 20.000,00 se i percettori di reddito sono più di uno, il reddito non deve essere inferiore a € 25.000,00
B) Lavoro per l'assistenza a persone affette da patologie permanenti - BADANTI
Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare. i soggetti interessati devono essere in grado di dimostrare la patologia propria della persona per cui si chiede l'assistenza mediante la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N. Qualora vengono presenate due domande dallo stesso nucleo familiare per l'assistenza alla stessa persona, la circostanza dovrà essere attestata specificatamente dalla certificazione medica.
Lo studio è a disposizione per la predisposizione delle pratiche, previo appuntamento, presso i propri uffici.
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