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Detassazione degli investimenti in macchinari (Circ. 44/E)
meglio conosciuto come Tremonti ter.
La circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 emessa dall’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle modalità applicative dell' agevolazione.
Prima di tutto occorre fare riferimento alle tipologie di beni agevolabili, indicati dalla circolare e precisamente:
tutti gli acquisti, messi in pratica dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, di beni nuovi, classificati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e impiegati nel processo produttivo sono agevolabili;
sono esclusi i beni compresi nella divisione 28 ma destinati alla vendita (beni merce) o i beni trasformati o assemblati utilizzati per la produzione di beni merce.
I beni possono essere acquistati sia da imprese italiane che estere.
il codice attività del soggetto che li cede è assolutamente ininfluente.
L’agevolazione può essere fruita “esclusivamente” in sede di saldo dei periodi di imposta interessati (non rileva quindi nel calcolo degli acconti per gli anni 2009, 2010 e 2011).
INTRASTAT
NUOVA I.V.A. DALL’1/1/2010 i contribuenti dovranno comprendere nei modelli intrastat i servizi resi/ricevuti nel territorio comunitario - Adeguamento alle direttive Ue
Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore nell’ordinamento nazionale le disposizioni che recepiscono le direttive 2008/8/Ce e 2008/117/Ce modificando la direttiva 2006/112/Ce.
La novità più rilevante riguarda la previsione della tassazione dei servizi nel luogo in cui questi vengono effettivamente fruiti. Inoltre le prestazioni di servizi dovranno essere incluse nei modelli Intrastat. La novità trova fondamento nell’esigenza di rafforzare i controlli e verificare l’effettiva applicazione della tassazione nel Paese di destinazione del servizio.
Infatti, dal 2010 i contribuenti utilizzeranno i nuovi modelli INTRASTAT, i quali, in forza delle disposizioni comunitarie, conterranno le seguenti novità:
· estensione dell’obbligo della presentazione dei Modelli INRATAT anche alle prestazioni di servizi;
· obbligo di presentazione telematica;
· nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
· nuove modalità per il cambio di periodicità.
· Abolizione presentazione annuale.
Con l’entrata in vigore della direttiva 2008/8/CE, l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi si estende alle prestazioni di servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente, mediante il meccanismo del reverse charge.
Conseguentemente, detti elenchi riepilogativi dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi.
Come conseguenza di tale innovazione, i servizi previsti dall’art. 40 del DL 331/93 (lavorazioni, trasporti intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.) che fino al 31 dicembre 2009 formano plafond per l’esportatore abituale, dal 1° gennaio 2010 dovranno considerarsi fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. Ciò comporterà dei riflessi negativi per il fornitore italiano che non potrà più conteggiare queste operazioni, i cui corrispettivi saranno fuori campo IVA, né ai fini dello status di esportatore abituale né per il calcolo del plafond disponibile, fin dal prossimo anno. Gli operatori che effettuano prestazioni di servizi all’estero dovranno altresì modificare il sistema contabile e il metodo di fatturazione e di registrazione.
Infatti, per monitorare il flusso dei servizi tra operatori stabiliti in Paesi comunitari diversi e controllare l’esatto assolvimento dell’imposta con il meccanismo del reverse charge da parte del cliente, la nuova direttiva impone che il fornitore del servizio debba sempre e per qualsiasi prestazione resa emettere un documento secondo le norme sulla fattura europea. Ciò comporta, ad es., che tutti i professionisti italiani che effettuano prestazioni di consulenza nei confronti di imprese comunitarie dovranno preventivamente acquisire il numero di partita IVA dei loro clienti per emettere la relativa fattura, mentre i soggetti passivi d’imposta nazionali, se ricevono prestazioni di qualsiasi natura da soggetti di imposta residenti in un altro paese comunitario riceveranno una fattura senza IVA locale da parte dei loro fornitori e dovranno “integrare” la fattura estera per assolvere gli obblighi dell’inversione contabile, registrandola nel registro delle fatture emesse. Restano esclusi i servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è soggetta, per cui sarà necessario conoscere la normativa interna vigente nello Stato del cliente, per sapere se un determinato servizio è “esente” da IVA in quel Paese, per non includerlo nel modello Intrastat.
Il legislatore comunitario ha modificato la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi, che di regola dovranno essere compilati con cadenza mensile, entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento.
Per le cessioni di beni, potrà stabilirsi un termine trimestrale di presentazione solo se tali cessioni non risultino superiori ai 50.000,00 Euro né per il trimestre considerato, né per i 4 trimestri successivi, ovvero, fino al 31/12/2011, a 100.000,00 Euro (o al suo controvalore in valuta nazionale).
Per le prestazioni di servizi, invece, il vincolo è meno stringente, in quanto i prestatori, a prescindere dal fatturato realizzato, potranno presentare gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale, entro un termine non superiore ad un mese dalla fine del periodo.
Le modifiche introdotte non riguarderanno gli elenchi con periodi di riferimento precedenti al 2010. Infatti, gli elenchi annuali del 2009 potranno essere inviati telematicamente entro il mese di febbraio 2010 e tramite supporti cartacei entro il mese di gennaio 2010.
SCUDO FISCALE, NUOVE MODALITÀ
Per la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha variato i termini e le modalità di accesso alla sanatoria. Infatti, entro il giorno 15 dicembre (che rimane invariato) i contribuenti devono versare la somma dovuta per la regolarizzazione della propria posizione (gli intermediari entro il 18 dicembre) entro lo stesso termine del 15 dicembre devono, in forma riservata e personale, redigere l’attestazione con la chiara responsabilità personale che entro tale data non è possibile completare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sanatoria e di conseguenza, la chiusura delle operazioni avverrà entro la fine del 2010.
IVA: ACCONTO 2009
entro il 28 dicembre versamento IVA per l’anno 2009
L’acconto d’imposta per l’ultimo periodo dell’anno 2009 è pari all'88% dell’Iva dovuta relativamente:
- al mese di dicembre 2008 per i contribuenti mensili;
- al saldo dell’anno 2008 per i contribuenti trimestrali;
- al 4° trimestre dell'anno precedente (ott.-nov.-dic. 2008), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).
L’importo può essere calcolato anche in modo previsionale e/o analitico. L’importo non deve essere versato se inferiore a € 102,00.
Nova Milanese, 10 dicembre 2009
Rag. Francesco Candido
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