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    Informazioni Professionali
06/04/2010 - CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI

Con il decreto ministeriale del 26.2.2010 è stato reso noto l'iter operativo da seguire per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.

 

Per il settore privato, a far tempo dal 6 aprile 2010, gli art. 3 e 4 del suddetto decreto prevedono che il medico curante rilasci al lavoratore, al momento della visita medica, copia cartacea:

 

-          del certificato di malattia trasmesso telematicamente all’Inps dal medico stesso tramite S.A.C. (Sistema di Accoglienza Centrale) recante il numero di protocollo assegnato dall’Inps alla pratica ricevuta;

-          dell’attestato di malattia che il lavoratore dovrà recapitare o trasmettere a mezzo raccomandata R.R., entro 2 giorni dal rilascio, al datore di lavoro.

 

Il dipendente è quindi esonerato dall’obbligo di trasmissione del certificato di malattia all’Inps entro le 48 ore, mentre potrà non consegnarlo al datore di lavoro nel caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione.

 

L’Inps metterà a disposizione del datore di lavoro, che ne faccia richiesta, l’attestazione di malattia, inviata telematicamente dal medico curante, relativa al certificato di malattia ricevuto:

-          tramite accesso diretto al sistema mediante apposite credenziali;

-          tramite l’invio alla casella di PEC (Postra Elettronica Certificata) indicata dal datore di lavoro.

 

Lo studio è a disposizione dei datori di lavoro che volessero attivare tale servizio oppure per chi ancora non fosse in possesso di casella PEC siamo a disposizione per l’attivazione della stessa in tempi brevi e a costi contenuti.

 

Anche il lavoratore potrà accedere al portare Inps utilizzando il codice fiscale e il numero di protocollo per scaricare  copia del certificato inviato telematicamente dal medico.

 

Si precisa che sulla copia destinata al lavoratore, definita “certificato di malattia”, saranno indicati, oltre alla data e al luogo del rilascio:

-          i dati anagrafici del medico;

-          i dati di prognosi;

-          sede di visita ambulatoriale o domiciliare;

-          le informazioni anagrafiche del dipendente, compresa residenza abituale ed eventuale diversa reperibilità durante l’evento di malattia.

La copia per il datore di lavoro, definita “attestato di malattia” riporterà le stesse informazioni del certificato di malattia ad eccezione della parte relativa alla diagnosi che, non deve essere messa a conoscenza del datore di lavoro, e della sede in cui è stata effettuata la visita.

 

Nell’ipotesi in cui sia necessario anticipare il termine del periodo di prognosi precedentemente definito, il medico potrà rettificare il certificato di malattia già inviato telematicamente, tale operazione sarà consentita entro il termine del periodo di prognosi indicato sul certificato medico già trasmesso. Entro il giorno successivo alla data del rilascio, il medico potrà inoltrare all’Inps richiesta di annullamento del certificato già emesso.

Si ritiene opportuno evidenziare che in caso di violazione dell’obbligo di trasmissione telematica, si profilerà un illecito disciplinare che, in presenza di reiterazione, “comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento o, per i medici convenzionati la decadenza dalla convenzione”.

Milano, 6 aprile 2010

 

                                               Rag. Francesco Candido


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