LA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
(D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111)
E’ stata convertita in legge la c.d. “Manovra correttiva”, confermando quanto sostanzialmente disposto dal testo originario del Decreto.
In particolare, come anticipato nella circolare del mese di luglio, le disposizioni di maggior rilievo riguardano:
- la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta d’acconto, introdotta a decorrere dall’1.7.2010, operata dalle banche/Poste sui bonifici bancari/postali effettuati a favore delle imprese che hanno effettuato lavori che consentono al contribuente di beneficiare della detrazione:
· IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
· e del 55% per interventi di risparmio energetico.
- la possibilità, per le società di capitali, di riportare illimitatamente le perdite fiscali negli esercizi successivi, ma entro il limite dell’80% del reddito imponibile; si veda il seguente schema:
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Tipologia di Perdita |
“Vecchia” Normativa
art. 84 TUIR |
Nuova Normativa
art. 84 TUIR in vigore dal 6/7/2011 |
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Perdite dei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione |
RIPORTO ILLIMITATO
Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo |
RIPORTO ILLIMITATO
Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo |
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Perdita dal 4° periodo d’imposta dalla data di costituzione |
RIPORTO ENTRO IL 5° PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO
Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo |
RIPORTO ILLIMITATO
Utilizzo nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo |
- il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore;
- l’introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività d’impresa e lavoro autonomo (di cui si dirà nel prossimo capitolo);
- la possibilità di definire le liti fiscali pendenti all’1.5.2011 di importo non superiore a € 20.000;
- l’innalzamento in maniera crescente a decorrere dal 2011 e fino al 2013 dell’imposta di bollo sulle comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari relative al dossier titoli. Le nuove misure variano in funzione del valore nominale del deposito e della periodicità di invio delle comunicazioni;
- l’applicazione di un’addizionale erariale della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a 10 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW;
- l’introduzione del c.d. “ravvedimento sprint” che consente, in caso di tardivi ovvero omessi versamenti di imposte, di ravvedersi entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento, applicando una sanzione pari al 2% (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo. Per effetto poi della riduzione prevista dal ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 2% viene ridotta ad 1/10, pertanto qualora il contribuente effettui il pagamento di un’imposta (con ravvedimento):
- il primo giorno successivo alla scadenza originaria, verserà la sanzione nella misura dello 0,2%;
- il secondo giorno successivo alla scadenza originaria, verserà la sanzione nella misura dello 0,4%,
- e così via fino al 15° giorno in cui la sanzione applicabile sarà pari al 3%.
Tale nuova previsione si rende applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
Si evidenzia che in sede di conversione del decreto è stato previsto, in assenza di provvedimenti fiscali che individuino altre forme di risparmio, il taglio delle vigenti agevolazioni ai fini IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc. del 5% nel 2013 e del 20% dal 2014 (l’inizio di detta riduzione è stato anticipato rispettivamente al 2012 e 2013 dal D.L. n. 138/2011 – “Manovra di ferragosto” – che attualmente è ancora in attesa di essere approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.
La c.d. “Manovra correttiva” ha modificato il regime dei minimi che dal 2012 risulterà applicabile, al sussistere di determinate condizioni, esclusivamente alle persone fisiche che:
· intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
· hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 2008,
per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi.
L’applicazione è comunque ammessa anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, fino al compimento del 35° anno di età.
Per effetto della suddetta modifica, coloro che fino al 31.12.2011 rientrano nel regime dei c.d. ex minimi, avendo le caratteristiche previste dalla previgente normativa, ma che dal 2012 non possederanno invece i requisiti per poter accedere al nuovo regime contabile, passeranno automaticamente ad un regime di minori semplificazioni dal quale potranno uscire optando per il regime ordinario.
In considerazione delle novità sopracitate non è chiaro se il nuovo regime andrà (come, peraltro, sembra) a sostituire le disposizioni relative al regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. n. 388/00, che al momento non risultano essere espressamente abrogate. Sul punto è auspicabile pertanto un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME
Per l’applicazione, dal 2012, del nuovo regime dei minimi è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:
- il contribuente non deve aver esercitato un’attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività (non preclude la fruizione del nuovo regime l’apertura della partita IVA nell’arco degli ultimi 3 anni, essendo necessario l’effettivo esercizio dell’attività, come pure una precedente qualifica di socio di società di capitali);
- l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta in qualità di dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica professionale (secondo la C.M. 3.1.2001, n. 1/E il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita);
- nell’ipotesi di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.
AGEVOLAZIONI / SEMPLIFICAZIONI
Il nuovo regime, richiamando le medesime disposizioni previste per i “minimi”, conferma le seguenti agevolazioni:
- Nessun addebito dell’IVA a titolo di rivalsa;
- Nessun diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti;
- Obbligo di applicare il reverse charge (per acquisti intracomunitari, acquisti servizi generici UE-Extra Ue, subappalti, ecc.) con l’integrazione in fattura dell’aliquota e dell’imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo;
- Esonero da:
- registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi (comunque da certificare) e delle fatture di acquisto;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (da numerare e conservare);
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori;
- compilazione ed invio degli elenchi “black list”;
- registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- Obbligo elenchi intrastat;
- Determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo con applicazione del criterio di cassa (differenza tra ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute);
- Esclusione dagli studi di settore e dai parametri;
- Esenzione dall’IRAP.
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
Il nuovo regime in esame prevede l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo conseguito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 5% (nell’attuale regime la stessa è pari al 20%).
Resta da chiarire se i sostituti d’imposta dovranno operare la ritenuta d’acconto del 20% sulle somme corrisposte.
REGIME DEGLI EX MINIMI
I soggetti che, pur avendo i requisiti per aderire all’attuale regime dei minimi, ma che non possiedono anche i requisiti aggiuntivi per l’applicazione, dal 2012, del nuovo regime, saranno soggetti ad una serie di semplificazioni, che prevedono l’esonero:
- dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette;
- dall’obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA;
- dall’IRAP.
Tuttavia, a fronte dei suddetti esoneri vengono meno le agevolazioni più appetibili, con conseguente:
· assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e versamento annuale dell’imposta;
· applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie (senza alcuna imposta sostitutiva).
Inoltre si noti che la mancata previsione di esonero dagli studi di settore, induce a ritenere che i contribuenti in esame siano assoggettati alla disciplina degli studi di settore.
Il regime semplificato sopra descritto rappresenta il regime naturale per i c.d. “ex minimi” per i quali è comunque consentita l’opzione per il regime ordinario.
Si veda il seguente esempio:
Il sig. Rossi ha iniziato un’attività d’impresa nel 2010, all’età di 27 anni, applicando per il 2010 e 2011 il regime dei minimi.
Nel 2012, considerato che l’attività è iniziata successivamente al 2008, può adottare il nuovo regime dei minimi al sussistere delle condizioni richieste, fruendone per 7 anni, ossia fino al 2018.
Il sig. Bianchi, invece, ha iniziato l’attività nel 2007, all’età di 28 anni, applicando anche lui il regime dei minimi fino al 2011.
Nel 2012, il sig. Bianchi non potrà adottare il nuovo regime dei minimi, considerato che l’attività è iniziata prima del 2008. Tale soggetto applicherà il regime semplificato, purché continui a rispettate le condizioni previste per l’attuale regime dei minimi, salva opzione per il regime ordinario.
Come noto è stato approvato il Decreto n. 138/2011, ossia la c.d. “Manovra di Ferragosto” che, in vigore dal 13.8.2011, contiene una serie di novità di natura fiscale di seguito esaminate.
RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI
Come anticipato è stata modificata la manovra correttiva di luglio che prevedeva la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% dal 2013 e del 20% dal 2014. Con questo decreto è stato anticipato l’inizio di detta riduzione rispettivamente a decorrere dal 2012 e 2013.
Potranno di conseguenza essere “tagliate” le agevolazioni attualmente in vigore, riguardanti qualsiasi imposta e qualsiasi ambito, tra cui:
- redditi di immobili: esenzione abitazione principale, abbattimento forfettario dei canoni di locazione, cedolare secca ecc..;
- persone fisiche: spese funebri, spese veterinarie, tassazione agevolata reddito agrario, interventi edilizi (36 e 55%), detrazioni spese d’istruzione, detrazioni familiari a carico, spese per l’assistenza ai disabili, deduzione assegni ex coniuge, detrazioni lavoro dipendente e pensione, deduzione contributi previdenza complementare, indennità accompagnamento ecc..;
- redditi d’impresa: regimi agevolati, deduzioni forfettarie e altre agevolazioni relative ai crediti d’imposta.
Detta riduzione “generalizzata” non sarà applicata qualora entro il 30.9.2012 sia adottata la c.d. “Riforma fiscale” finalizzata ad individuare altre forme di risparmio.
ADDIZIONALI IRPEF
A decorrere dal 2012 le Regioni potranno disporre l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF di base.
L’incremento graduale non potrà superare le seguenti soglie:
· lo 0,5% per il 2012 e 2013;
· l’1,1% per il 2014;
· il 2,1% per il 2015.
I Comuni possono deliberare aumenti dell’addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un’aliquota complessiva pari allo 0,8%. Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull’acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011.
LIMITAZIONI ALL’USO DI DENARO CONTANTE
Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, a decorrere dal 13 agosto scorso, è stata ridotta la soglia per l’uso del denaro contante e dei titoli al portatore, portandola dai previgenti 5.000 euro ai 2.500 euro. Di conseguenza:
· è vietato il trasferimento (o pagamento) di denaro contante, libretti di deposito bancario o postale al portatore, nonché di titoli al portatore, fra soggetti diversi, per importo pari o superiore a 2.500 euro;
· gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a 2.500 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore a 2.500 euro, previo pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia;
· il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di 2.500 euro entro il 30.9.2011.
Occorre pertanto porre attenzione affinché le operazioni di incasso e pagamento generalmente frequenti nella pratica commerciale rispettino il limite dei 2.500 euro, in particolare sono interessati dalla normativa:
- incassi o pagamenti delle fatture in contanti (il trasferimento è vietato anche in caso di incassi/pagamenti frazionati, ossia singolarmente effettuati sotto soglia, ma per l’importo complessivo dell’operazione superiori alla stessa);
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.
Aspetti sanzionatori
I soggetti che effettuano trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 2.500 euro, ovvero omettono di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a 2.500 euro, sono passibili di una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a 3.000 euro. Qualora la violazione superi i 50.000 euro le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito.
Si ricorda che le predette sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo.
Tuttavia al fine di consentire un’adeguata divulgazione della nuova normativa, in sede di conversione del decreto è stata inserita una disposizione che esclude l’applicazione delle sanzioni in materia di limitazioni all’uso del contante, per le violazioni commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011.
MANCATA FATTURAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Viene introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di violazione dell’obbligo di emissione della fattura.
In particolare la norma prevede che, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte sanzioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine
- per un periodo da 3 giorni ad 1 mese;
- ovvero, nel caso in cui il comportamento sia ripetuto, da 15 giorni a 6 mesi.
Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata la sanzione in esame verrà comminata nei confronti di tutti gli associati.
TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN
A decorrere dal 2012 viene stabilita al 20% l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:
- interessi su titoli;
- depositi e conti correnti;
- dividendi da azioni e partecipazioni sociali non qualificate;
- capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive.
In particolare si evidenzia che dal 01.01.2012 gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno soggette a tassazione nella misura del 20%, in luogo dell’attuale 12,5%, mentre la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.
Si noti come in deroga a quanto sopra, rimangono assoggettati all’attuale tassazione:
- i risultati derivanti dai fondi pensione italiani con l’imposta sostitutiva dell’11%;
- i titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, i titoli di Stato esteri non “black list”, i titoli di risparmio per l’economia meridionale nonché determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti, la cui ritenuta o imposta sostitutiva è pari al 12,5%.
Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame non apporta modifiche si evidenziano inoltre:
- gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;
- gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui al nuovo comma 8-bis, dell’art. 26, DPR n. 600/73, introdotto dall’art. 23, DL n. 98/;
- gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell’Accordo sullo spazio economico europeo “white list”, per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell’1,375%.
ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE
Per quanto riguarda gli studi di settore, l’art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98 prevede la preclusione dall’accertamento basato su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, purché:
- gli accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati,
- gli accertamenti non determinino maggiori compensi e ricavi comunque superiore a 50.000 euro.
Il Decreto interviene aggiungendo, quale ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall’accertamento, la congruità anche per l’anno precedente a quello interessato.
Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall’analisi di congruità e normalità
economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.
Inoltre l’attività di revisione da parte dell’Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31.3 dell’anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica di cui all’art. 10-bis, Legge n. 146/98.
SOCIETA’ DI COMODO
Secondo le nuove disposizioni sono considerate società di comodo:
a) le società e gli enti che, pur superando il test di operatività previsto dall’articolo 30, comma 1 della Legge n. 724/94, presentano le dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi. Tali soggetti soggiaceranno alla disciplina delle società di comodo a partire dal successivo quarto periodo d’imposta;
b) le società e gli enti che nell’arco di tre esercizi consecutivi, per due periodi d’imposta siano in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito inferiore all’ammontare del reddito minimo determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell’articolo 30 della Legge n. 724/94.
Alle società ed enti che si trovino nelle suddette condizioni, oltre alle società “ordinariamente” non operative, in quanto non rispettose delle condizioni di cui all’art. 30 della citata L. 724/94, verrà applicata l’imposta sui redditi maggiorata del 10,5%.
Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi dall’anno 2012.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Viene definitivamente introdotto un contributo di solidarietà nella misura del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 euro lordi per il triennio 1/01/11 – 31/12/13. Sarà deducibile dal reddito complessivo e, per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso, si applicheranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
PENSIONAMENTO DELLE LAVORATRICI
Secondo quanto previsto dalla manovra di ferragosto l’età pensionabile delle lavoratrici sarebbe stata innalzata gradualmente dal 2016 al 2028 fino a raggiungere i 65 anni. Tale previsione al senato è stata anticipata, pertanto il predetto innalzamento avrà effetto a decorrere dal 2014.
REATI FISCALI: IRRIGIDIMENTO DELLE SANZIONI
La proposta del senato da confermare alla camera è quella di punire con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque:
- al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’iva indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- al fine di consentire l’evasione fiscale di terzi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Sono state abbassate anche le soglie di punibilità previste dai reati fiscali del D.Lgs. n. 78/2000. In particolare:
- passa da 77.468,53 a 30.000 euro la soglia di punibilità della dichiarazione fraudolenta con altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000),;
- passa da 1.549.370,70 a 1 milione di euro l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, in valore assoluto;
- passa da 103.291,38 a 50.000 euro l’ammontare della soglia per dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 78/2000);
- scende da 2.065.827,60 a 2 milioni di euro la soglia legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, in valore assoluto;
- nei casi di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 78/2000), per la pena di reclusione da uno a tre anni, l’imposta evasa dovrà superare 30.000 euro e non più 77.468,53 euro, con riferimento ad ognuna delle singole imposte.
BENI DELL’IMPRESA IN GODIMENTO
Viene considerato come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento non sono, in ogni caso, ammessi in deduzione dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore. L’impresa concedente o il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Le modalità attuative della predetta disposizione saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Si tenga altresì presente che per l’omissione della comunicazione di cui sopra, ovvero la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, si rende applicabile, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo per il godimento del bene dell’impresa.
ACCERTAMENTO
Viene previsto che le società del gruppo Equitalia provvedano ad avviare nei confronti dei contribuenti morosi per imposte da condono, ex L. n. 289/02, ogni azione coattiva per il recupero delle somme dichiarate e non versate, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
MONEY TRANSFER
A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto è introdotta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati tramite istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria, nella misura del 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo di 3 euro.
L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuai verso i Paesi dell'Unione Europea e sono esentati, inoltre, i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
SISTRI
Per i soggetti individuati dall’art. 1 del D.M. del 26/05/11 il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà operativo a partire dal 9 febbraio 2012. Inoltre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali si applicheranno, ai fini del Sistri, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
DETRAZIONE IRPEF DEL 36%
Viene stabilito che le quote annuali della detrazione IRPEF del 36% possono essere portate in detrazione dal soggetto che ha effettuato i lavori anche successivamente alla vendita dell’immobile. Pertanto, il venditore potrà scegliere tra:
a) continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione;
b) trasferirla all’acquirente.
FESTIVITA’ CIVILI
A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano:
- il venerdì precedente la festività,
- ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva alla festività,
- ovvero coincidano con tale domenica.
Restano escluse da tali disposizioni le seguenti festività:
- 25 aprile, festa della liberazione;
- 1º maggio, festa del lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.
AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%
Per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, l’aliquota Iva ordinaria sale dal 20 al 21%. (cfr. circolare per il cliente del 16 settembre 2011). Con Comunicato stampa del 16 settembre l’Agenzia delle entrate precisa che se per motivi tecnici non fosse possibile adeguare rapidamente i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, si potrà regolarizzare successivamente le fatture e i corrispettivi attraverso variazioni in aumento ai sensi dell'art. 26 del decreto Iva. Nel caso in cui la maggiore Iva dovuta verrà comunque versata nella liquidazione periodica, non si applicheranno sanzioni (vedasi circolare n. 6 del 16/06/2011).
RECUPERO SOMME CONDONI 2002
Equitalia avvierà azioni coattive nei confronti dei contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002. In caso di inadempienza, scatterà la sanzione del 50% e, in più, saranno controllate, entro il 31 dicembre 2012, tutte le attività del contribuente (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall’identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono) relativamente alle annualità successive a quelle condonate, ancora accertabili.
Per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
SANZIONI RIDOTTE AL 50% PER CHI SI FA “TRACCIARE”
Sono ridotte del 50% le sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi e Iva (ad esempio, l’omessa o infedele dichiarazione), nonché per quelle in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini), per imprenditori e lavoratori autonomi, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che pagano e incassano con mezzi diversi dal denaro contante e che indicano nelle dichiarazioni (Iva e redditi) gli estremi dei conti correnti.
ROBIN TAX DEL SETTORE ENERGETICO
Cambiano i limiti per l'applicazione dell'addizionale IRES alle imprese che operano nel settore energetico; l'addizionale si applicherà alle imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (il limite precedente era di 25 milioni), ma solo in presenza di un reddito imponibile di almeno 1 milione di euro. Per il triennio 2011-2013 l'addizionale IRES salirà dal 6,5 al 10,5%. Aumentano anche i soggetti interessati che accolgono ora anche le società attive nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e quelle che producono energia da fonti rinnovabili.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE Aumenta l'imposta provinciale di trascrizione per le auto con cilindrata superiore a 53 cavalli fiscali.
GIOCHI E SIGARETTE
Il Direttore dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potrà regolare con propri decreti dirigenziali tutti i giochi pubblici già esistenti e potrà introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
Il Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potrà anche segnalare al Ministero dell'Economia la necessità di aumentare l'aliquota di base dell'imposta di consumo, tenendo conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti.
ISTITUITA LA BANCA DATI PER GIOVANI GENITORI
È stata istituita la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un’occupazione stabile. La banca dati consente l’erogazione di un incentivo di 5.000 euro in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato, anche parziale, le persone iscritte o che trasformino a tempo indeterminato (anche con orario parziale) un rapporto a tempo determinato.
Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori. Il beneficio può essere goduto per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella suddetta banca dati. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.
IVA: AUSILI PER DISABILI, QUANDO SI APPLICA L'IVA AL 4 PER CENTO -Risoluzione 15 settembre 2011, n. 90/E (Agenzia delle Entrate )
L’aliquota Iva agevolata del 4 per cento di cui al n. 41-quater) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, si applica esclusivamente agli “ausili” oppure a quei prodotti acquistati o utilizzati (soltanto o prevalentemente) da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti (risoluzioni 31 luglio 2002, n. 253/E e 29 ottobre 2002, n. 336/E). Nel caso in cui l'ausilio può essere utilizzato esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, l'acquirente non è tenuto a presentare la certificazione sanitaria. Se invece l'ausilio, per le sue caratteristiche, è suscettibile di un altro utilizzo, occorre un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti le finalità.
CONTROLLO DELLA MALATTIA: AL VIA LA PROCEDURA ON LINE
Dal 1° ottobre 2011 le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico, che diverrà lo strumento esclusivo a far tempo dal 30/11/2011, data fino al quale le richieste saranno accettate anche con i canali tradizionali.