|
LAVORATORI DOMESTICI - nuove modalità di versamento dei contributi.
Con la presente si informa che a far tempo dal 1° aprile 2011 verranno aboliti i bollettini di versamento postali per i lavoratori domestici e i contributi potranno essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:
- Bollettino MAV (pagamento mediante avviso) inviato a mezzo posta direttamente dall’Inps al datore di lavoro domestico. Attualmente sono in spedizione n. 2 modelli MAV relativi ai primi due trimestri del 2011. I MAV sono già compilati con gli importi dovuti. Nel caso siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ad esempio, una variazione dell’orario di lavoro o della retribuzione), è possibile effettuare le variazioni e ottenere un nuovo bollettino MAV con gli importi conformi direttamente dal sito www.inps.it. Successivamente al primo invio, coloro che intendono servirsi dei MAV per il pagamento dei contributi, compresi i datori di lavoro che invieranno nuove comunicazioni di assunzione, potranno ottenere i bollettini MAV accedendo al sito dell’Istituto.
- Rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. Il pagamento è disponibile presso:
- tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps;
- sportelli bancari Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
- tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online.
- Online sul sito Internet Inps www.inps.it nella sezione Servizi on line> cittadino> “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
- Telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.
Qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro (individuabile dai “vecchi” bollettini postali), è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione.
N.B. Prima di confermare l’importo, si può chiedere all’operatore del circuito “Reti Amiche” o del Contact Center, oppure alla procedura - nel caso di utilizzo delle altre modalità - la modifica di elementi che determinano il calcolo e automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.
Questi sistemi di pagamento consentono in tempi brevi di verificare l’esecuzione dei versamenti e di accreditare i contributi sulla posizione del lavoratore.
Per ogni modalità è prevista la possibilità di ottenere l’attestazione di avvenuto pagamento in doppia copia al fine di consegnare, come di consueto, una copia al lavoratore. Nel caso di pagamento tramite MAV, che non consente la doppia quietanza, è prevista un’attestazione situata nella parte superiore del bollettino che il datore di lavoro dovrà completare con l’inserimento della data e della propria firma. Per il pagamento al Contact Center, la ricevuta del pagamento sarà inviata direttamente dalla banca affidataria prima all’indirizzo e-mail del datore di lavoro del servizio e, successivamente, all’indirizzo di residenza una doppia copia della ricevuta analitica.
Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro i seguenti termini:
- dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Il pagamento non può essere eseguito né anticipatamente né successivamente alle date sopra esposte, qualora il 10 del mese di scadenza coincidesse con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno lavorativo successivo. I versamenti omessi, tardivi o parziali comportano, in base alla normativa vigente, l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps.
Le comunicazioni di assunzione devono essere inviate telematicamente il giorno precedente l’inizio del rapporto.
Variazioni del rapporto di lavoro, proroghe e trasformazioni dovranno essere comunicate sempre telematicamente dal datore di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate, ma non fruite e al preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto. La comunicazione obbligatoria deve essere inviata sempre on line entro 5 giorni dalla cessazione.
Di seguito si riepilogano i dati retributivi attualmente in vigore:
DATI RETRIBUTIVI COLLABORATORI FAMILIARI NON CONVIVENTI - Lavoro domestico
01/01/2011
|
Livello |
Minimo qualificati |
Totale |
|
DS |
7,49 |
7,49 |
|
D |
7,18 |
7,18 |
|
CS |
6,21 |
6,21 |
|
C |
5,91 |
5,91 |
|
BS |
5,60 |
5,60 |
|
B |
5,28 |
5,28 |
|
AS |
4,97 |
4,97 |
|
A |
4,22 |
4,22 |
DATI RETRIBUTIVI COLLABORATORI FAMILIARI CONVIVENTI - Lavoro domestico
01/01/2011
|
Livello Qualificati |
Minimo |
Indennità di funzione |
Totale |
|
|
|
DS |
1.108,23 |
156,07 |
1.264,30 |
|
D |
1.055,46 |
156,07 |
1.211,53 |
|
CS |
897,14 |
0,00 |
897,14 |
|
C |
844,37 |
0,00 |
844,37 |
|
BS |
791,59 |
0,00 |
791,59 |
|
B |
738,82 |
0,00 |
738,82 |
|
AS |
686,05 |
0,00 |
686,05 |
|
A |
580,50 |
0,00 |
580,50 |
|
Tempo parziale C |
612,16 |
0,00 |
612,16 |
|
Tempo parziale BS |
554,11 |
0,00 |
554,11 |
|
Tempo parziale B |
527,73 |
0,00 |
527,73 |
|
Assistenza notturna DS |
1.274,47 |
0,00 |
1.274,47 |
|
Assistenza notturna CS |
1.031,71 |
0,00 |
1.031,71 |
|
Assistenza notturna BS |
910,33 |
0,00 |
910,33 |
|
Presenza notturna |
609,54 |
0,00 |
609,54 |
Tabelle contributive attualmente in essere:
Decorrenza da: 01/01/2011
|
Campo di applicazione |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario compresa CUAF* |
Contributo orario esclusa CUAF* |
Contributo orario dipendente |
Retribuzione convenzionale oraria |
|
da |
a |
|
Prestazioni fino a 24 ore settimanali |
0 |
7,34 |
1,36 |
1,37 |
0,33 |
6,50 |
|
|
7,34 |
8,95 |
1,54 |
1,55 |
0,37 |
7,34 |
|
|
8,95 |
- |
1,88 |
1,89 |
0,45 |
8,95 |
|
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali |
- |
- |
0,99 |
1,00 |
0,24 |
4,72 |
* CUAF: CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI - Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.
In merito alla festività del 17 marzo 2011, a seconda delle diverse casistiche, si prega di prendere contatti direttamente con lo studio relativamente alle modalità di pagamento.
|