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PRECISAZIONI DAL MINISTERO DEL LAVORO SU MANCATO PAGAMENTO E/O GODIMENTO ROL E PERMESSI EX FESTIVITÀ – CERTIFICATI MEDICI TELEMATICI NUOVI OBBLIGHI – FONDO EST NUOVA CONTRIBUZIONE SETTORE TERZIARIO
ð Precisazioni dal Ministero del Lavoro per mancato pagamento e/o godimento rol e permessi ex festività nei termini di fruizione stabiliti dal CCNL.
Con interpello n. 16 dell’8 marzo 2011 il Ministero del Lavoro ha dato riscontro ad un’interrogazione del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro relativa al rispetto delle scadenze ed alle relative sanzioni per il pagamento e/o godimento dei permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) ed ex festività. In particolare sono stati richiesti chiarimenti:
- in merito alla fruizione o monetizzazione di tali permessi, in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa per godimento o pagamento successivi rispetto alle scadenze stabilite dai CCNL, facesse sorgere l’obbligazione contributiva nel rispetto del termine stabilito dai contratti;
- relativamente alle possibili sanzioni pecuniarie amministrative in seguito alla tardiva o omessa registrazione delle scritture sul Libro Unico del Lavoro, a carico del datore di lavoro.
Il Ministero nella sua risposta ha precisato che, se il lavoratore non può usufruire dei Rol o dei permessi ex festività entro la fine dell’anno di riferimento, è prevista dal CCNL la possibilità di erogare un’indennità sostitutiva, calcolata sulla base della retribuzione corrisposta al lavoratore alla scadenza del termine di fruizione. Tali permessi possono essere fruiti sia individualmente che collettivamente dai lavoratori.
In merito agli aspetti sanzionatori il Ministero precisa che non sono sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro dei permessi orari, perché non rilevanti ai fini retributivi, fiscali e previdenziali.
L’adempimento dell’obbligo contributivo non può subire slittamenti temporali: il versamento dei contributi va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine ultimo di godimento del permesso.
N.B. Si consiglia pertanto di accordarsi con i dipendenti al fine di utilizzare i permessi residui relativi agli anni precedenti, entro i termini contrattuali. Lo Studio resta a disposizione per fornire chiarimenti in merito a quanto stabilito dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in essere.
ð Certificati medici telematici nuovi obblighi
L’informatizzazione della gestione dei certificati on line sarà definitiva dal 18 giugno 2011, data in cui si renderà obbligatorio il passaggio al sistema telematico per la trasmissione ai datori di lavoro dei certificati di malattia dei lavoratori (Cfr ns. circolare n. 1/P/2010 – Certificati di malattia telematici)
NUOVI OBBLIGHI RELATIVI AGLI INVII DEI CERTIFICATI TELEMATICI A FAR TEMPO DAL 18/06/2011:
- I MEDICI dovranno provvedere all’invio telematico dei certificati medici, abbandonando definitivamente il “doppio binario” garantito durante il periodo transitorio;
- IL DATORE DI LAVORO non potrà più richiedere al lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia ma potrà ottenerla attraverso l’Inps secondo diverse modalità:
· visualizzando le attestazioni mediante accesso alla sezione web dedicata, previo idoneo accreditamento e ricezione del Pin;
· richiedendo all’Inps di far pervenire le attestazioni di malattia sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- IL LAVORATORE dovrà in ogni caso provvedere ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro, recarsi entro 48 ore dal medico curante per il rilascio del certificato medico telematico relativo all’inizio, alla continuazione o alla ricaduta dell’evento di malattia e su richiesta del datore di lavoro dovrà comunicare il numero di protocollo del certificato telematico.
Si ricorda che la GUARDIA MEDICA redige le certificazioni di malattia esclusivamente nei casi di assoluta necessità, limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di 3 giorni, l’eventuale prosecuzione dell’evento dovrà essere in ogni caso attestata dal proprio medico di base. Nell’ipotesi di evento malattia concluso prima della data indicata come fine malattia, il lavoratore dovrà recarsi dal medico curante per rettificare il certificato medico.
N.B. Lo Studio ha stipulato apposita convenzione per i propri clienti, offrendo il servizio di richiesta di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al costo di Euro 25,00 annui, siamo a disposizione per fornire eventuali ulteriori delucidazioni.
ð Fondo Est nuova contribuzione settore terziario
In seguito al rinnovo del CCNL Terziario è stata ribadita l’obbligatorietà della contribuzione e delle forme di tutela relative al Fondo Est.
Dal 1° maggio 2011 in caso di omissione del versamento l’azienda è tenuta ad erogare al dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, rientrante nella retribuzione di fatto, pari a 15 Euro lordi, oppure, ad assicurare al dipendente le stesse prestazioni sanitarie garantite dal Fondo Est nel proprio Nomenclatore delle Prestazioni.
Una tantum
Dal 1° marzo 2011 cambiano le modalità di calcolo della quota una tantum (pari sempre a Euro 30,00 a dipendente) che non sarà più legata ai dipendenti di nuova iscrizione, ma alle aziende di nuova iscrizione. In particolare le aziende che, a far tempo dal 1° marzo 2011, si iscriveranno per la prima volta al Fondo Est, pagheranno una quota una tantum pari a Euro 30,00 per ciascun lavoratore in forza all’azienda in quel momento. Per le aziende già iscritte al Fondo non dovrà essere più versata la quota una tantum per i lavoratori successivamente assunti.
Contributo a carico del lavoratore
Dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di 1,00 Euro mensile a carico del lavoratore che sarà trattenuto in busta paga dall’azienda che ne curerà il versamento al Fondo. Dal 1° gennaio 2012 il contributo a carico del lavoratore sarà pari a 2,00 Euro.
Contribuzione Full Time-Part Time
Da 1° gennaio 2014 la contribuzione relativa ai dipendenti con orario di lavoro parziale verrà equiparata a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno (10,00 Euro a carico azienda maggiorata della quota a carico dipendente) con conseguente unificazione dei piani sanitari.
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