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Nell’ipotesi in cui il contribuente, dopo attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3), riscontri errori od omissioni nel mod. 730, deve presentare:
- il mod. 730 integrativo corredato da idonea documentazione entro il 25 ottobre 2011 ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta;
- Il mod. Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (obbligatorio per chi si sia dimenticato di dichiarare dei redditi oppure abbia indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante.
Le segretarie sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
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