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09/11/2011 - CIRCOLARE N. 9/2011

COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

(D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito nella Legge 28/01/2009, n. 2)

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Infatti, se il mittente omette di usare la propria firma digitale, la PEC non certifica l'identità del mittente, né trasforma il messaggio in "documento informatico".

Con il D.L. n. 185/08 è stato introdotto l’obbligo, per tutte le imprese costituite in forma societaria, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29/11/2008), di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2011.

Pertanto, tutte le società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice, semplici) – già costituite alla data del 29 novembre 2008 – dovranno:

1. dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

2. comunicarlo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, entro il 29 novembre 2011.

Per le società di nuova costituzione il predetto obbligo deve essere assolto mediante indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella procedura di iscrizione al registro delle imprese effettuata a cura del notaio rogante. Per il momento, non è previsto, invece, alcun obbligo di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per le ditte individuali, sia che le stesse siano state iscritte prima del 29 novembre 2008, ovvero successivamente a tale data.

Attivazione della PEC

E’ possibile attivare la PEC tramite internet, dove numerose società forniscono il servizio di gestione, oppure rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio.

Poiché il valore giuridico della Pec è equiparato:

- alla raccomandata A/R,

- alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge (art. 48 D.Lgs. 82/2005),

risulta estremamente importante che il soggetto controlli costantemente la casella di posta al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero essere sanzionati.

Si tenga ben presente che la Pec, è uno strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti, ma affinché all’invio dei documenti mediante PEC sia riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una PEC.

Funzionamento della PEC

La PEC funziona come una normale posta elettronica, dalla quale, però, si distingue per l’intervento di un terzo soggetto (il gestore qualificato del servizio). In pratica i soggetti coinvolti nell’operazione sono tre:

- il mittente, cioè colui che si avvale del servizio della PEC per la trasmissione dei documenti informatici.

- il destinatario, ossia il soggetto che si avvale del servizio della PEC per ricevere l’oggetto dell’invio;

- ed il gestore qualificato del servizio, cioè il soggetto che eroga il servizio.

Con l’invio di una mail PEC, il gestore PEC del mittente provvede ad inviare allo stesso un messaggio di ricevuta dell’avvenuta spedizione. Con le stesse modalità, il gestore PEC del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella dello stesso, fornisce al mittente una ricevuta di avvenuta consegna (o mancata consegna) con precisa indicazione temporale. Pertanto, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio PEC è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna.

Su tali certificazioni, viene apposta la firma elettronica del gestore stesso, il quale garantisce:

- la spedizione del messaggio nonchè l’integrità della trasmissione;

- l’autenticità della casella del mittente;

- il contenuto della trasmissione;

- la data e l’ora di invio e di consegna (ossia il riferimento temporale).

E’ stata prorogata la scadenza per l’invio della prima comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA introdotta dal D.L. n. 78/10 (cosiddetto “spesometro”). In particolare a seguito della modifica delle specifiche tecniche da adottare per l’invio dei dati, il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti IVA riferita al periodo d'imposta 2010 è stato prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011.

La comunicazione delle operazioni 2010

L’invio oggetto di proroga riguarda le operazioni rilevanti ai fini Iva:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti);

- ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori);

e realizzate nel periodo d’imposta 2010, se di importo almeno pari a 25.000 euro al netto dell’Iva. La comunicazione è presentata in via esclusivamente telematica.

La comunicazione delle operazioni 2011

A partire dal periodo d’imposta 2011 l’obbligo di comunicazione entra a regime.

Entro il 30 aprile 2012 le operazioni, (rese e ricevute), rilevanti ai fini IVA, dovranno essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate se di importo pari o superiore:

- a 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;

- a 3.600 euro, al lordo dell’IVA, nel caso di operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, (si tratta delle operazioni per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale), con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011 (viene escluso dall’adempimento il periodo 1/1-30/6/2011).

Sono tenuti all’obbligo di comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con l’esclusione: dei soggetti rientranti nel regime dei minimi, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri organismi di diritto pubblico.

Si ricorda che sono escluse dall’obbligo di comunicazione in esame le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (l'esclusione riguarda i soggetti privati a prescindere dalle modalità di certificazione del corrispettivo) qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973. Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

TASSATI I BENI DELL’IMPRESA USATI DA SOCI E FAMILIARI

(D.L. 13/8/2011, n. 138 – Manovra di Ferragosto – convertito nella Legge 14/9/2011, n. 148)

Viene introdotta una nuova previsione normativa secondo la quale se una società o ditta individuale concede in godimento l’utilizzo di un bene dell’impresa (sia mobile che immobile) ad un socio o ad un familiare per un uso personale, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del medesimo bene, costituisce reddito soggetto a tassazione in capo all’utilizzatore persona fisica come reddito diverso ai sensi della nuova lettera h-ter) del comma 1 dell’art. 67, TUIR.

Il Legislatore ha inoltre previsto che:

- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile;

- al fine di garantire l'attività di controllo, qualora siano concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore beni dell’impresa per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento (modalità e termini di presentazione sono demandati ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate).

STRETTA SULLE SOCIETÀ DI COMODO
(Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies, D.L. 13/8/2011, n. 138)

Con la Manovra di ferragosto il Legislatore è intervenuto sulla disciplina delle società non operative inasprendo il trattamento fiscale previsto per tali soggetti. In particolare le novità riguardano:

1. la maggiorazione dell’aliquota IRES applicabile al reddito minimo, che passa dal 27,5% al 38%;

2. l’individuazione di nuovi presupposti per l’applicazione della disciplina. Infatti sono da considerare automaticamente società non operative quelle che per tre periodi d’imposta consecutivi si trovano in perdita fiscale, ovvero per due periodi d’imposta sono in perdita e per uno realizzano un reddito comunque inferiore a quello mimino previsto dall’art. 30 della L. n. 724/94.

LE REGOLE PER LE “SOCIETÀ DI COMODO”

Per comprendere le novità introdotte dalla Manovra, è bene ricordare brevemente quali solo le disposizioni che individuano una società non operativa e quali sono le conseguenze di tale “classificazione”. La disciplina fiscale delle società di comodo fu introdotta nel nostro ordinamento per disincentivare nonchè penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite non per esercitare un’effettiva attività commerciale, bensì per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci.

A tal fine l’art. 30 della L. n. 724/94 prevede, per non cadere nello status di società non operativa, il superamento di un test, c.d. di “operatività”, volto a determinare un reddito minimo dichiarabile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, calcolato applicando determinati coefficienti ai beni posseduti. Pertanto, le società, per essere “operative”, devono dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto, come sopra individuato.

Oltre al suddetto obbligo, le società considerate di comodo non hanno la possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva, tanto meno di chiederlo a rimborso; inoltre, se lo status di comodo si protrae per 3 anni, il credito Iva viene definitivamente perso.

MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IRES

Come accennato, la Manovra di ferragosto ha disposto, limitatamente alle società di comodo costituite in forma di società di capitali, l’applicazione della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES, che passa pertanto dal 27,5% al 38%.

Le società di capitali e gli altri soggetti passivi Ires che realizzano la condizione di società non operativa (sia per il mancato superamento del test di operatività che per la realizzazione di perdite fiscali nell’arco temporale previsto dalla norma) dovranno applicare tale nuova percentuale maggiorata:

- al reddito dichiarato, qualora superiore al reddito minimo presunto;

- ovvero al reddito minimo, qualora il reddito dichiarato sia inferiore al predetto limite.

Si noti come le società di persone non sono “colpite” dalla maggiorazione, pertanto una Snc non operativa continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le regole conosciute (il reddito minimo viene imputato ai soci e ciascuno di questi provvederà a tassarlo sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

Le disposizioni precisano inoltre che il maggior carico fiscale si applica anche:

§ alle società di persone non operative partecipate da soggetti IRES, nel qual caso si avrà riguardo al reddito imputato per trasparenza a questi ultimi;

§ ai soggetti che hanno esercitato le opzioni per la tassazione di gruppo ex art. 117 e seguenti del TUIR, oppure quella della trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 o dell’art. 116 del medesimo TUIR. In tali casi:

- i soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale e che sono considerati non operativi assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo alla maggiorazione del 10,50%;

- detta maggiorazione trova applicazione anche con riguardo al reddito minimo di un soggetto considerato non operativo che viene imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR alla propria partecipante che abbia esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo;

- i soggetti considerati non operativi e che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo determinato in via presuntiva alla maggiorazione. Le società partecipanti che sono considerate non operative assoggettano il proprio reddito minimo alla maggiorazione senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

SOCIETÀ IN PERDITA

L’altro pesante intervento in tema di società non operative, consiste nella previsione di nuove condizioni che comportano l’applicazione della disciplina in argomento.

Viene infatti previsto che:

1. le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, pur essendo operative (ossia hanno superato il “test di operatività”), vengono considerate di comodo, qualora realizzino perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi. In tale ipotesi, a partire dal quarto periodo d’imposta successivo, ai soggetti in questione sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 30, co. 1, della Legge n. 724/94;

2. le medesime società ed enti, pur essendo operative, vengono considerate di comodo, qualora nell’arco temporale del triennio di cui sopra, siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale e nel terzo anno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dall’art. 30 della Legge 724/94.

La norma precisa infine che restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto art. 30 della L. n. 724/94, ivi compresa l’accoglimento dell’istanza di interpello preventivo disapplicativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con riguardo proprio all’interpello disapplicativo si tenga presente che, diversamente all’ordinaria procedura, secondo la quale la società deve giustificare e documentare le motivazioni sottostanti all’impossibilità (oggettiva) di raggiungimento dei ricavi minimi presunti, la nuova fattispecie di non operatività, legata alle perdite fiscali, richiede la dimostrazione di accadimenti che hanno portato la società a dichiarare sistematicamente le predette perdite, ad esempio per effetto dell’attività svolta e non di un comportamento volto ad eludere materia imponibile.

In sostanza, l’inasprimento della disciplina in esame comprende anche quelle società che, pur superando il “test di operatività”, in quanto realizzano ricavi almeno pari a quelli presunti determinati applicando le percentuali forfetarie ai beni iscritti in bilancio (reddito minimo), dichiarano in modo continuativo (2 o 3 periodi d’imposta) perdite fiscali per effetto di maggiori costi.

In breve, le società interessate dovranno monitorare i propri risultati d’esercizio nell’arco temporale di un triennio, infatti:

a) se per tre periodi d’imposta consecutivi, una società dichiara una perdita fiscale, scatta l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto previsto dall’art. 30 della Legge n. 724/94;

b) se per due periodi d’imposta all’interno del triennio di cui sopra, una società dichiara una perdita fiscale, e nel terzo anno (uno qualsiasi all’interno del triennio) dichiara invece un reddito imponibile, ma inferiore a quello minimo richiesto dal citato art. 30, la stessa deve dichiarare tale maggior reddito minimo.

DECORRENZA

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138, quindi dal periodo d’imposta 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Inoltre viene precisato che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2012), si assume, quale imposta del periodo precedente (2011), quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 138/11.

1° OTTOBRE 2011: AL VIA IL NUOVO SISTEMA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(Art. 29, co. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122)

A decorrere dal 1° ottobre 2011 relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e successivi, gli avvisi di accertamento e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di imposte sui redditi/Irap ed Iva diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla data di notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Pertanto, a differenza di prima, una volta notificato l’avviso di accertamento, il contribuente dovrà versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento.

In pratica, al fine di accelerare i tempi della riscossione e ridurre il contenzioso instaurato per effetto dell’impugnazione delle cartelle, viene previsto che gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA:

- dovranno contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso;

- saranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Non sarà, quindi, più necessaria la notifica della cartella di pagamento ai fini del versamento delle somme. Inoltre, secondo la nuova disposizione:

- l’accertamento dovrà contenere l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione;

- in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti in esame, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima del termine di cui al punto precedente;

- l’atto “successivo” all’avviso di accertamento sarà costituito dal pignoramento, che dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

- a seguito dell’affidamento del credito ad Equitalia vi sarà la possibilità, per il contribuente, di chiedere la dilazione delle somme dovute.

LE REGOLE PER L’ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI E GLI ADEMPIMENTI PER CHI NE FUORIESCE.

L’art. 27 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, apporta considerevoli novità al regime dei contribuenti minimi di cui all’art.1 della Legge 244/2007 c. dal 96 al 117. Viene, ridelimitato il campo di applicazione e stabilito di conseguenza un nuovo regime per tutti i soggetti che, stando alle nuove regole, usciranno dal super agevolato, rimanendone esclusi. Il regime dei minimi è quindi revisionato ed aggiornato con nuove regole di ammissione, oltre alle tradizionali già oramai note. L’art. 27 prevede che l’accesso al nuovo regime è riservato alle persone fisiche che, in possesso dei requisiti di cui al D.L. 98/2011, intraprendono attività d’impresa, arte o professione o che la stessa sia stata intrapresa solo successivamente al 31 dicembre 2007; viene istituita una nuova aliquota d’imposta sostitutiva pari al 5% ed abolita la vecchia aliquota del 20% che rimane in vigore per tutto il 2011; è stabilito che il regime agevolato può essere applicato per un massimo di anni cinque, con proroga ammessa solo per i soggetti di età inferiore ai 35 anni e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

Per coloro che fuoriescono dal vecchio regime dei minimi, viene istituito un nuovo regime semplificato, che in realtà riguarda solo alcune semplificazioni e molti nuovi adempimenti.

Il beneficio del nuovo regime dei minimi è riconosciuto dal 1 gennaio 2012 a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato nel triennio precedente all’inizio dell’attività, attività artistica professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • L’attività non costituisca in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta in forma di lavoratore dipendente o autonomo, con esclusione della pratica professionale;
  • Se l’attività è una prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000,00.

Rimangono valide tutte le altre condizioni di cui alla Legge 244/2077 c. dal 96 al 117.

Tuttavia, la novità più importante riguarda la disposizione secondo la quale il nuovo regime può essere applicato solamente nei confronti dei soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa solo dopo il 1 gennaio 2008.

Ne consegue che tutti coloro i quali erano già in attività a tale data non potranno rimanere nel regime dei minimi e che anche coloro che avevano avviato un’attività a partire dal 1 gennaio 2008 ne rimarranno esclusi se nel triennio 2005/2007 avevo svolto altra attività.

Tutti gli esclusi potranno usufruire di un regime super semplificato che potrà essere applicato fino al verificarsi di cause di decadenza, in base alle regole del vecchio regime, ovvero fino all’opzione per il regime ordinario.

Per tali soggetti ciò determina, in primis, l’obbligo di applicare l’IRPEF con le regole usuali previste dal TUIR, comprese le addizionali comunale e regionale, oneri deducibili e detraibili.

Successivamente è da considerare che, mentre per gli esercenti arti e professioni rimarrà il principio di determinazione della base imponibile secondo il criterio di cassa, per le imprese rientrerà il regime per competenza; particolare attenzione dovrà essere quindi riposta, ad esempio, ai beni ammortizzabili e alle rimanenze di merci.

L’IVA dovrà essere riaddebitata in fattura ai propri clienti che potranno però avvalersi della conseguente detraibilità dell’IVA relativa agli acquisti; l’addebito dell’IVA non comporterà variazioni di costi per la clientela formata da soggetti passivi IVA, ma ne comporterà, invece, per il soggetti privati.

L’IVA dovrà essere poi versata relativamente alla liquidazione annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo. Documenti e fatture dovranno essere conservati ed utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni, senza alcun obbligo di registrazione.

Rimangono invariate le regole di esonero dall’IRAP, mentre saranno applicati gli Studi di settore, anche se il soggetto potrebbe trovarsi in una situazione di marginalità economica.

Tale regime semplificato diviene quindi il regime naturale per quei contribuenti che ne conservano le caratteristiche; si ricorda che, però, può essere disapplicato per opzione in favore del regime contabile ordinario, di durata triennale; pare preclusa la possibilità di optare per il regime di contabilità semplificata.

POSSIBILITÀ DI RIPRENDERE IL LAVORO IN MATERNITÀ OBBLIGATORIA

INPS, Circolare 27 ottobre 2011, n. 139

Il comma 1 dell’art. 16 del T.U. prevede il divieto del datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio. Ne consegue che, ove la lavoratrice, anche con il proprio consenso, prestasse attività di lavoro nei periodi di congedo indicati dall’art. 16 del T.U., il datore di lavoro incorrerebbe nella sanzione prevista al successivo art. 18, ossia nell’arresto fino a sei mesi.

Con l’entrata in vigore dell’art. 2 del D.Lgs. n. 119/2011, che ha aggiunto all’art. 16 del vigente T.U. il comma 1 bis, il legislatore - fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all’attività lavorativa nei periodi di astensione obbligatoria - ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum. Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione e il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. La facoltà in esame è esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata. La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. La lavoratrice che riprende l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, non ha diritto all’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° ottobre 2011 le domande di congedo di maternità e di congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici dipendenti e le domande di indennità di maternità e di congedo parentale per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrice agricole professionali) dovranno essere presentate solo in modalità telematica all'Inps.

La modulistica è reperibile dal sito Inps nella sezione MODULI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO. Sempre dal 1° ottobre 2011 dovranno essere inviate all'Inps in via telematica anche le domande di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (mod. ANF 42) e le richieste di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori iscritti alla gestione separata (Mod. ANF/GEST SEP).

NOVITÀ CONTRATTAZIONE COLLETTIVA C.C.N.L. STUDI PROFESSIONALI

L’ipotesi di accordo firmata lo scorso 27 settembre tra Confprofessionai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, per il rinnovo del Contratto nazionale degli Studi Professionali è stata posticipata di un mese. Il nuovo CCNL sarà dunque applicabile con la retribuzione di novembre 2011. È stato raggiunto un accordo con decorrenza triennale dal 1° ottobre 2010, che recepisce anche la nuova disciplina dell’apprendistato (T.U. dell’apprendistato 11/7/2011) e stabilisce un aumento retributivo per il 3° livello par ad Euro 87,50 a regime e l’adeguamento del valore degli scatti di anzianità.

La firma ufficiale del contratto è attesa entro la fine del corrente mese di novembre.


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