(D.Lgs n. 504/92, articolo 10)
Come noto, in linea generale, l’ICI deve essere versata in 2 rate (acconto e saldo), e in
particolare:
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ICI
anno 2011 |
I° RATA
(acconto) |
50% DELL'IMPOSTA DOVUTA
calcolata sulla base delle situazione reale del 2011, ma con le aliquote e le detrazioni del 2010 |
Entro
il 16/6/2011 |
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II° RATA
(saldo) |
SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER IL 2011
calcolata in base alle aliquote e alle
detrazioni deliberate per il 2011
(eventuale conguaglio sulla I° rata) |
Entro
il 16/12/2011 |
Non sono tenuti al versamento del saldo i contribuenti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2011, ossia coloro che in quella sede hanno già versato l’intera imposta dovuta per l’anno in corso, applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2010.
(Art. 38, D.P.R. n. 600/1973 - D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010, n. 122)
Lo scorso 25 ottobre 2011, l’Agenzia Entrate ha presentato alle categorie e agli ordini professionali il nuovo redditometro che sarà utilizzato per i controlli relativi al periodo d'imposta 2009 (e seguenti).
Il redditometro è uno strumento utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria nell’attività di accertamento dell’evasione fiscale che ha come obiettivo quello di ricostruire il reddito presunto di una persona fisica (o meglio, di una famiglia fiscale) partendo dal tenore di vita (consumi e investimenti effettuati).
Per la stima della coerenza verranno prese in considerazione più di cento voci, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:
· abitazione (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, elettrodomestici, arredi, utenze, ecc.);
· mezzi di trasporto (auto, minicar, caravan, moto, barche, ecc.);
· contributi previdenziali (obbligatori, volontari, previdenza complementare);
· assicurazioni (responsabilità civile, incendio e furto, vita, infortuni, malattia, ecc.);
· istruzione (asili nido, scuola per l’infanzia, primaria e secondaria, corsi universitari, soggiorni studio all’estero, corsi di lingue straniere, master, ecc.);
· attività sportive e ricreative e cura della persona (sport, iscrizioni a circoli, cavalli, abbonamenti pay-tv, alberghi, centri benessere, ecc.);
· altre spese significative (oggetti d’arte e antiquariato, gioielli, veterinarie, donazioni in denaro a favore di ONLUS e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate, ecc.);
· investimenti immobiliari e mobiliari netti - separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all’anno in stima – (fabbricati, terreni, quote di partecipazione, fondi d’investimento, certificati di deposito, pronti contro termine, altri prodotti finanziari, azioni, valuta estera, obbligazioni, oro, conferimenti, numismatica, ecc.).
Il nuovo redditometro fonda i propri calcoli su campioni significativi di contribuenti, per i quali vengono individuate, mediante l’utilizzo di una metodologia statistico-matematica, delle relazioni con il reddito, differenziate in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica.
Con il nuovo strumento verrà determinato un indice di coerenza tra le entrate (dichiarate) e lo stile di vita. L’indice potrà evidenziare:
- un rischio basso: non dovrebbe produrre alcun effetto;
- un rischio medio: in questo caso si verrà selezionati per metodi di accertamento induttivi;
- un rischio alto: in tale ipotesi sono previsti controlli ordinari più approfonditi.
PIU’ ALTI I LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (art. 7, comma 1, lett. i), Decreto Sviluppo) ha innalzato i limiti di ricavi richiesti per beneficiare del regime della contabilità semplificata. Ora possono accedere al regime contabile semplificato le imprese individuali, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali i cui ricavi non siano superiori:
- a 400.000 euro nel caso in cui l'attività svolta riguardi la prestazione di servizi. Il limite previgente era di 309.874,14 euro;
- a 700.000 euro per tutte le altre attività. Il limite previgente era di 516.456,90 euro.
Il D.L. n. 70/2011 non aveva però modificato i limiti previsti per l'identificazione dei contributi trimestrali e mensili IVA che erano rimasti a 309.874,14 euro per le imprese di servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività.
La Legge di Stabilità (art. 14, comma 11, L. n. 183/2011) ha riallineato i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva, con quelli per la tenuta della contabilità semplificata: “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
BASILEA 2 – SCADE LA DEROGA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI
La direttiva di Basilea 2 prevede, in caso di sconfinamento dal fido concesso, il termine di 90 giorni oltre il quale le banche devono segnalare il fatto in Centrale Rischi e devono classificare il credito come “in sofferenza” con conseguente aumento dell’accantonamento di capitale.
L’Italia si avvalse di una deroga temporaneamente concessa dalla stessa direttiva, innalzando il termine a 180 giorni. La deroga scadrà però il prossimo 31 dicembre 2011 e conseguentemente, dal 1° gennaio 2012 le banche dovranno classificare come insolvenze gli sconfinamenti superiori a 90 giorni.
Resta in vigore una speciale deroga per innalzare il termine per la segnalazione a 180 giorni, ma valida solo per le banche che dispongono di sistemi di rating interni (Internal Rating Based) e limitatamente ai portafogli retail.
LEGGE DI STABILITA’ 2012: LE NOVITA’ PER LAVORO E PREVIDENZA
(L. 12 novembre 2011, n. 183)
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265 – S.O. n. 234 la Legge di Stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183).
Le principali novità riguardanti il lavoro e la previdenza sono:
DURC: le imprese e le amministrazioni pubbliche dovranno richiedere, inviare e archiviare il DURC esclusivamente per via telematica sia per i lavori pubblici che per i lavori privati; inoltre nei contratti di appalto pubblici l’impresa sarà esonerata dalla presentazione del DURC, poiché lo stesso verrà richiesto direttamente dall’amministrazione interessata nei 5 giorni successivi al ricevimento dell’atto che rende necessaria la verifica della regolarità contributiva.
BUSTA PAGA: è stata prevista l’abolizione del cedolino paga e la sua sostituzione con una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle retribuzioni con esclusione delle presenze. La consegna della copia del LUL andrà effettuata entro tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la retribuzione o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l'elaborazione del libro unico. Il formato potrà essere, oltre che cartaceo, anche informatico e la consegna potrà essere effettuata anche via e-mail. Interessati al nuovo adempimento non sono più solo i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti, ma anche i committenti nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Il datore di lavoro che non rispetterà quanto previsto, rischia una multa da 125 a 770 euro, che può giungere fino a 1.000 euro in caso di violazione riguardante più di 5 lavoratori o più di 5 mensilità, e fino a 1.500 euro se riguarda più di 10 lavoratori o più di 10 mensilità.
APPRENDISTATO: viene previsto lo sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016, per i primi 3 anni del contratto, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo; attualmente il regime contributivo degli apprendisti per le medesime aziende è dell’1,5% per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% a partire dal 3° anno di apprendistato.
CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA: è previsto l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva e della relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per gli iscritti alla gestione separata, vale a dire amministratori, contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella forma a progetto, contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, contratti di prestazione occasionale dal momento in cui il reddito del prestatore supera i 5.000 euro annui. In particolare l’aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2012, passerà dal 26,72% al 27,72% per la generalità dei lavoratori, mentre da 17% al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione.
IRAP: si segnala che dal 2012 le Regioni potranno disporre che le somme erogate ai lavoratori in attuazione dei contratti collettivi per la produttività possano essere dedotte dalla base imponibile IRAP.
PENSIONI: dall'anno 2026 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze (finestre di accesso). “Clausola di garanzia” in base alla quale se, applicando le norme già vigenti, nel 2026 non fosse raggiunto l’obiettivo minimo dei 67 anni, i requisiti relativi all’età anagrafica saranno ulteriormente incrementati con decreto direttoriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2023. A questo stesso decreto direttoriale, da emanare entro il 31 dicembre 2023, l’art. 5 della Legge di Stabilità demanda l’eventuale adeguamento dei requisiti necessari per assicurare che coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026, abbiano un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. In ogni caso, alcune categorie di lavoratori, fra cui gli autonomi, giungeranno assai prima a questo traguardo, grazie soprattutto all’attesa di diciotto mesi già in vigore per l’accesso al trattamento pensionistico.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE: viene definita una sostanziale modifica della disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale mediante:
a) la soppressione delle norme che riguardano l’ammissibilità delle c.d. "clausole flessibili o elastiche", alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva, vale a dire che le clausole flessibili ed elastiche possono essere regolate anche dalla contrattazione individuale;
b) la riduzione da 5 a 2 giorni lavorativi del periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica;
c) l’eliminazione della condizione che l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
ASTENSIONE ANTICIPATA DI MATERNITÀ: viene attribuito ai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale il compito di autorizzare l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza sia in relazione a lavori che siano considerati gravosi o pregiudizievoli per la salute della mamma e del bambino, sia in casi di complicanze della gravidanza; finora il compito spetta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.
ACCISE – CALAMITA’ NATURALI: ALLUVIONE IN LIGURIA E TOSCANA, AUMENTANO LE ACCISE SUI CARBURANTI
(Determinazione 28 ottobre 2011 n. 127505/D – Agenzia delle Dogane)
Dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 aumentano le aliquote dell'accisa su benzina e gasolio per sostenere le spese conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni scorsi hanno colpito Liguria e Toscana. In materia l'Agenzia delle Dogane è intervenuta anche con una Nota del 31 ottobre 2011, n. 127506.
AGEVOLAZIONI: INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI, LE RICHIESTE SONO ONLINE
(Circolare 28 ottobre 2011 n. 140 – Inps)
Dal 1° novembre, le richieste di incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità, previste dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407 del 1990 e dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della L. n. 223 del 1991, devono essere presentate esclusivamente in via telematica. A tal fine l'Inps ha approvato una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende. Possono avvalersi del nuovo servizio i datori di lavoro e gli intermediari che siano stati delegati a svolgere in nome e per conto degli stessi gli adempimenti nei confronti dell’Inps secondo le modalità previste dalla Circolare 8 febbraio 2011, n. 28.
IMMOBILI – IVA, IMPOSTA DI REGISTRO: AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”, POSSIBILE LA REVOCA SENZA SANZIONI ENTRO 18 MESI DALL’ATTO
(Risoluzione 31 ottobre 2011 n. 105/E – Agenzia delle Entrate)
Il soggetto che ha acquistato la prima casa usufruendo dei relativi benefici fiscali, ai fini sia dell'Iva che dell'imposta di registro (ai sensi della Nota II - bis) dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e che si è impegnato a trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto, nel caso in cui successivamente si trovi nell'impossibilità di rispettare l’impegno assunto (anche per motivi personali) può revocare la dichiarazione se il predetto termine di 18 mesi è ancora pendente e chiedere la riliquidazione dell’imposta versata in sede di registrazione. A tal fine, egli deve presentare un'apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato. In tal caso è dovuto il tributo nella misura ordinaria, oltre agli interessi a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita; non sono invece dovute le sanzioni (nella misura del 30 per cento), che si applicano soltanto dopo lo scadere del termine di 18 mesi. Oltre tale data è comunque possibile accedere al ravvedimento operoso.
ACCONTI IN SCADENZA IL 30 NOVEMBRE 2011
Entro il prossimo mercoledì 30 novembre 2011 andrà versata la seconda rata d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed IRAP per l’anno 2011 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti).
L’acconto di novembre è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2011 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2011 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La seconda rata d’acconto è commisurata al 60% dell’acconto complessivamente dovuto e può essere compensata in F24 con altre imposte e/o contributi. A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione).
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente. Il metodo previsionale consente invece al contribuente di versare gli acconti sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza. La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
I contribuenti che nel corso del 2010 hanno fruito:
- della “Tremonti-ter”: detassazione parziale degli investimenti in macchinari,
- della “Tremonti-quater”: detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile,
- delle agevolazioni fiscali per le “reti di imprese”,
dovranno ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico, senza considerare le agevolazioni fruite, e quindi:
- rideterminare le imposte (virtuali) relative al 2010, senza tenere conto della/e agevolazione/i fruita/e;
- rideterminare l’ammontare dell’acconto dovuto per il 2011 sulla base dell’imposta ricalcolata.
I contribuenti che intendano invece applicare il metodo previsionale, non dovranno considerare ai fini della stima gli effetti delle due agevolazioni Tremonti eventualmente fruite per il 2010 ma non potranno considerare nemmeno le eventuali agevolazioni fiscali per le “reti di imprese” fruite nel corso del periodo d’imposta 2011.
Anche i proprietari di casa (persone fisiche) che hanno optato per la “cedolare secca” possono ricalcolare l'acconto IRPEF con il metodo storico, dopo aver rideterminato l’IRPEF dovuta per il 2010 escludendo l’importo del canone di locazione ora soggetto a cedolare.