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05/01/2009 - PAGAMENTO DELL'IVA AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

IL D.L. 29/11/2008, n. 185, ART. 7 ha introdotto a titolo sperimentale, per il periodo 2009 – 2011, la possibilità di versare l’Iva al momento dell’incasso delle fatture ed esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti al momento del pagamento.

L’entrata in vigore delle disposizioni viene subordinata all’autorizzazione comunitaria. E’ stato osservato in Dottrina come ciò possa risultare superflua giacché l’art. 66 della Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di collegare l’esigibilità del pagamento, senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva (sarà, comunque, necessario attendere le disposizioni attuative dell’art. 7).

In pratica è stato generalizzato, sia pure con alcune differenze, il meccanismo dell’esigibilità differita previsto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici. Indipendentemente dal soggetto destinatario della prestazione l‘esigibilità dell’imposta è stata differita fino al momento del pagamento.

In base a tale meccanismo le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari, invece il tributo deve essere contabilizzato a debito solo nel momento in cui avviene l’incasso del corrispettivo.

Analogamente le operazioni concorrono immediatamente alla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, invece, l’eventuale versamento dell’imposta avviene nel momento di incasso della prestazione.

Il differimento riguarda, analogamente, anche le operazioni di acquisto. Pertanto il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture.

Diversamente dall’esigibilità differita per le prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici, il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Tuttavia se l’acquirente o il committente viene assoggettato a fallimento prima del pagamento, o è assoggettato a procedure esecutive, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.

Per poter fruire del “nuovo meccanismo” dell’Iva per cassa il contribuente deve

indicare espressamente in fattura che si tratta di un’ “OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA5, SECONDO PERIODO, DEL D.P.R. n. 633/1972”. Altrimenti, cioè in caso di mancata indicazione, si applicano le regole ordinarie.

Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze verrà stabilito il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti sono applicabili le predette novità, nonché, come anticipato sopra, ogni altra relativa disposizione attuativa.


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