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Finalmente è giunta l'attesa direttiva di Equitalia DSR/NC/2009/02, con la quale viene precisato che anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione devono essere ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il capitale iscritto a ruolo.
Allo scopo di facilitare l'accesso alla rateazione ai soggetti che non sono in grado di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispongono, Equitalia ha emanato la seguente direttiva:
IL TESTO DELLA DIRETTIVA
Oggetto: Rateazione interessi di mora ed aggi di riscossione - Nuove indicazioni sui valori dell'lndice Alfa - Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche
1. Rateazione degli interessi di mora e degli aggi di riscossione
Con la direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, ¨¨ stato precisato che, nell'ipotesi di concessione del beneficio della rateazione, nella prima rata del piano di ammortamento, il debitore deve versare in unica soluzione l'importo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.
Ciò premesso, tenuto conto delle numerose segnalazioni che evidenziano una situazione di diffusa difficoltà nel sostenere l'onere finanziario in tal modo gravante sulla prima rata ed acquisito in materia il conforme parere dell'Agenzia delle Entrate e dell'l.N.P.S., riteniamo che per l'avvenire debbano essere rateizzati anche gli interessi di mora ed i compensi di riscossione.
Resta, invece, fermo che dovranno essere integralmente ricompresi nella prima rata i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.
2. Nuove indicazioni sui valori dell'lndice Alfa
Nelle direttive n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, n. DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008 e n. DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, abbiamo individuato le condizioni al ricorrere delle quali i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche possono accedere al beneficio della rateazione. In particolare, assumendo quali parametri I'lndice di Liquidità pari a:
((liquidità differita + liquidità corrente) l passivo corrente)
e I'lndice Alfa pari a:
((debito complessivo / valore della produzione) x IOO)
[laddove per debito complessivo deve intendersi il debito comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella]
abbiamo stabilito che il requisito della temporanea difficoltà tale da consentire l'accesso alla rateazione - non sussiste nel caso in cui I'lndice di Liquidità sia uguale o superiore a 1, mentre, qualora tale valore sia inferiore a 1, deve farsi riferimento al valore dell'lndice Alfa.
Relativamente a tale ultimo indice era stato previsto che la rateazione doveva essere concessa soltanto se il relativo valore era superiore a 4 e nei limiti del numero massimo di rate di seguito indicato:
- per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.
Ebbene, alla luce delle esigenze emerse in sede di prima applicazione delle citate direttive e considerato l'attuale contesto socio-economico, riteniamo opportuno rimodulare le precedenti istruzioni relative al valore dell'Indice Alfa, sia ai fini della concessione della rateazione, sia ai fini della individuazione del numero massimo di rate concedibili.
Ciò, allo scopo di facilitare l'accesso alla rateazione ai soggetti che non sono in grado di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispongono.
In particolare, con riferimento alla concessione della rateazione, i soggetti per i quali occorre procedere alla valutazione dell'lndice di Liquidità e dell'lndice Alfa dovranno essere considerati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà se il valore dell'lndice di Liquidità è inferiore a 1 e se quello dell'lndice Alfa è pari almeno a 3. Qualora ricorrano tali condizioni, la rateazione dovrà essere accordata secondo le seguenti modalità
- per Alfa compreso tra 3 e 33: massimo 12 rate;
- per Alfa compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 4,l e 6: massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 6,l e 8: massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 8,l e 10: massimo 60 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.
3. Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche
Alcune società del Gruppo ci hanno chiesto chiarimenti in merito alle istanze di rateazione di debiti iscritti a ruolo caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche ( e a titolo meramente esemplificativo, eredi coobbligati in solido a seguito di successione mortis causa).
Ciò, in quanto nella direttiva n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 abbiamo fatto presente che l'esistenza della situazione di obiettiva difficoltà deve essere valutata sulla base della capacità del debitore iscritto a ruolo di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone e che, per le persone fisiche. tale capacità deve essere esaminata utilizzando la metodologia che prende in considerazione, oltre all'entità del debito (calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella), I'1.S.E.E. del nucleo familiare dello stesso debitore.
Al riguardo, Vi rappresentiamo che in tutte le ipotesi di coobbligazione solidale tra persone fisiche rispetto ad una obbligazione iscritta a ruolo, ai fini della rateazione, dovrà essere considerata la situazione economico-sociale di uno solo dei coobbligati in solido, da valutare attraverso l'I.S.E.E. del suo nucleo familiare.
In effetti, l'ipotesi alternativa di acquisire l'I.S.E.E. di tutti i coobbligati non appare praticabile, in quanto:
- nel caso in cui soltanto uno o alcuni dei coobbligati siano disponibili ad assolvere integralmente, sia pur in forma rateale, l'obbligazione, il vincolo dell'obbligo di presentazione dell'l.S.E.E. anche degli altri coobbligati potrebbe produrre l'effetto di impedire, in concreto, l'ammissione al beneficio della dilazione e pregiudicare così, paradossalmente, la posizione dei contribuenti che intendono effettuare il pagamento del debito ma ai quali i condebitori non sono disponibili a consegnare la documentazione relativa al proprio I.S.E.E.;
- comunque, considerato che l'I.S.E.E. è un indice della capacità reddituale e patrimoniale del singolo nucleo familiare, risulterebbe improponibile sotto il profilo logico procedere ad una sommatoria dei valori dell'I.S.E.E. di diverse famiglie.
Pertanto, nel caso di soggetti coobbligati solidalmente per il pagamento dell'obbligazione iscritta a ruolo, dovr¨à essere allegata all'istanza di rateazione la certificazione dell'l.S.E.E. soltanto di uno di essi e dovrete verificare sulla base dell'l.S.E.E. risultante da tale certificazione se ricorrono le condizioni per concedere la rateazione.
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