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11/02/2009 - LAVORO E PREVIDENZA

Pubblicati dall’Inps, con la circolare n. 14/2009, i nuovi importi della retribuzione minima mensile prevista ai fini del versamento della contribuzione previdenziale.
I nuovi minimali sono pari a:
- 43,49 euro di retribuzione minima giornaliera (ossia, come previsto dalla legge n. 389/1989, il 9,5% del trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti, pari, per il 2009, a 457,76 euro);
- 1.130,74 euro di retribuzione minima mensile (minimale giornaliero per 26).
Per quanto riguarda la retribuzione minima giornaliera da assumere quale base per i lavoratori part-time, essa si determina:
- moltiplicando le giornate di lavoro settimanale a orario normale (generalmente 6) per il minimo giornaliero (i predetti 43,49 euro);
- dividendo l’importo ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal Ccnl di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Per effetto di questo calcolo, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2009 risulta pari a 6,52 euro.
È inoltre prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/1992 un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, per il 2009 pari a 42.069,00 euro (3.506,00 euro mensili).
Rimangono immutati gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (erogazioni liberali fino a 258,23 euro, indennità di mensa di 5,29 euro, ecc.).

Circolare 2 febbraio 2009, n. 14, Inps

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